SENTENZA JUVENTUS – L’ANALISI DELL’AVVOCATO RENDINA

Sono state rese note questo pomeriggio le motivazioni della sentenza sul Processo “Plusvalenze” che hanno portato alla condanna della Juventus alla penalizzazione di 15 punti in classifica. Ascoltato dalla nostra redazione l’avvocato Paolo Rendina ha spiegato i punti salienti che hanno portato alla sentenza della Corte d’Appello Federale.

Sulla gravità dei comportamenti e sulle plusvalenze mi sento di segnalare un passaggio tra i tanti “… ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio…”.

Il quadro a cui fanno riferimento i Giudici delle Sezioni Unite della Corte Federale è evidentemente quello che la Giustizia sportiva aveva a disposizione nel 2022 per valutare se le plusvalenze operate dalla Juventus avessero o meno caratteristiche di non razionalità, non verificabilità e discrezionalità. Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è dunque l’assenza di un qualunque metodo attendibile e di aver operato una serie di scambi con società estere ( quali il Manchester City, il Barcellona, il Basilea, l’Amiens Sporting Club, l’Olympique De Marseille e la FC Lugano) con l’intenzionalità volta ad evitare la ricostruzione delle operazioni quale permuta e dunque l’intenzionalità di evitare di dover verificare, volta per volta, l’effettiva applicabilità per la FC Juventus S.p.A. di eventuali limiti contabili alla legittimità della plusvalenza. Tutto ciò è chiaramento emerso dal quadro mutato a seguito dell’acquisizione di materiale probatorio (quello del procedimento c.d. Prisma) quali il libro nero di Paratici e le intercettazioni, citando un altro passaggio della Sentenza, “oggi non possono più essere efficacemente rinnegati.”

Nonostante venga ribadito che un intervento normativo in materia di plusvalenze resti urgentissimo è chiaro, a questo punto, che la decisione della Corte revocata “non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte.”

Di fatto stiamo parlando di un approccio sistematico che portava all’alterazione ripetuta dei valori di bilancio e del significato informativo dello stesso arrivando quindi alla pacifica conclusione che “I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili.”
E per quanti si siano chiesti quali siano i limiti di valore che possono generare illecito sportivo la Corte splendidamente risponde
“Scopo del processo sportivo (…) non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico – cioè riferito a più operazioni e più annualità – come contestato dalla Procura federale.”

E non vi è dubbio che per la Corte Federale il comportamento della FC Juventus S.p.A. integra l’illecito disciplinare sportivo per aver violato l’art. 4, comma 1, e dell’art. 31 comma 1 del CGS. , con conseguente affermazione di fondatezza del deferimento nei confronti dei deferiti Sig. Fabio Paratici, Sig. Federico Cherubini, Sig. Andrea Agnelli, Sig. Pavel Nedved, Sig. Enrico Vellano, Sig. Paolo Garimberti, Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Sig. Maurizio Arrivabene, Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Sig.ra Daniela Marilungo, Sig. Francesco Roncaglio e FC Juventus S.p.A..

Ma perché le “controparti italiane” non sono state penalizzate?

Se lo sono chiesti tutti compreso il presidente del CONI Malagò. Innanzitutto perché nella documentazione acquisita dalla Procura federale non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936.

Poi perchè, a differenza delle operazioni straniere, nonostante la Corte non dubiti che le operazioni fossero macchiate dallo vizio di quelle con controparti straniere, quelle con le Società italiane (tutte appartenenti alla medesima federazione FIGC) sono state eseguite basandosi sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati società di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato.

Inoltre la Corte conclude con ulteriori considerazioni:

a) Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione.

b) Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite. In conclusione la Corte ha voluto affermare con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e che l’hanno legittimata, a tutela dei menzionati valori, a considerare come meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali.

La partita ora passerà quasi certamente al Collegio di Garanzia dello Sport per il terzo, e forse ultimo atto, di una partita tutt’altro che chiusa.

Total
0
Shares
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Topic Corelati
Total
0
Share